Sez. 3, Sentenza n. 916 del 14/02/1981 (Rv. 411434 - 01)
RESPONSABILITA PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA) - IN GENERE - FUNZIONE - TRAVOLGIMENTO DELL'ATTO DI DISPOSIZIONE FRAUDOLENTO COMPIUTO DAL DOMINUS - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - PROPOSIZIONE DA PARTE DELL'AVENTE CAUSA DAL DOMINUS DELLE DOMANDE FONDATE SUL DIRITTO DI PROPRIETA DELLA CASA ACQUISTATA - AMMISSIBILITA.*
RESPONSABILITA PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA) - IN GENERE - FUNZIONE - TRAVOLGIMENTO DELL'ATTO DI DISPOSIZIONE FRAUDOLENTO COMPIUTO DAL DOMINUS - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - PROPOSIZIONE DA PARTE DELL'AVENTE CAUSA DAL DOMINUS DELLE DOMANDE FONDATE SUL DIRITTO DI PROPRIETA DELLA CASA ACQUISTATA - AMMISSIBILITA.*
L'Azione revocatoria ha la funzione, unica e specifica, di ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore a norma dell'art 2740 cod civ ma non determina il travolgimento dell'atto di disposizione fraudolento compiuto dal dominus onde consentire l'acquisto della cosa al creditore come se quell'atto dispositivo non fosse mai avvenuto. Pertanto, l'utile esperimento di tale Azione non esclude il diritto dell'avente causa dal dominus di fare valere nei confronti di chi ha esperito la Azione revocatoria quelle domande che hanno fondamento nel diritto di proprieta della cosa acquistata e che non e venuto meno con lo accoglimento della predetta Azione. (V 1142/76, mass n 379820; (V 3588/72, mass n 361584).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2740, Cod. Civ. art. 2901
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)