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Sez. U, Sentenza n. 52 del 09/01/1978 (Rv. 389347 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - AZIONE PROMOSSA PER IL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA E DEL TRATTAMENTO CORRISPONDENTI ALLE MANSIONI DI FATTO ESPLETATE - GIURISDIZIONE DELL'AGO - LIMITI - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1978-01-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/389347-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - AZIONE PROMOSSA PER IL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA E DEL TRATTAMENTO CORRISPONDENTI ALLE MANSIONI DI FATTO ESPLETATE - GIURISDIZIONE DELL'AGO - LIMITI - INSUSSISTENZA.*

Il principio della devoluzione alla cognizione del giudice ordinario, e non del giudice amministrativo, delle controversie inerenti a rapporto di lavoro con ente pubblico economico non soffre deroga o limitazione nel caso di Azione promossa dal dipendente per il conseguimento della qualifica e del trattamento corrispondenti alle mansioni di fatto espletate, in quanto tale domanda coinvolge non i generali poteri di autorganizzazione del predetto ente, ma gli Atti riguardanti il concreto svolgimento del singolo rapporto, per i quali anche l'imprenditore pubblico e soggetto alle Disposizioni dettate a tutela dei diritti del lavoratore dagli artt 3 e 36 della Costituzione e 2103 cod civ, nel testo fissato dall'art 13 della legge 20 maggio 1970 n 300.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2093, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)