Sez. L, Sentenza n. 3140 del 23/05/1985 (Rv. 440834 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - INDENNITÀ DI BUONUSCITA - COMPUTO - CRITERI - FONDAMENTO - CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - INDENNITÀ SPETTANTE AGLI AUTOFERROTRANVIERI CON DIRITTO A PENSIONE - CALCOLO - CRITERI - FRAZIONI DI MESE - ESCLUSIONE - COMPUTABILITÀ DELLA FRAZIONE DI MESE COME MESE INTERO EX ART. 17 DELL'ALL. A. AL R.D. N. 148 DEL 1931 - INAMMISSIBILITÀ.*
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - INDENNITÀ DI BUONUSCITA - COMPUTO - CRITERI - FONDAMENTO - CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - INDENNITÀ SPETTANTE AGLI AUTOFERROTRANVIERI CON DIRITTO A PENSIONE - CALCOLO - CRITERI - FRAZIONI DI MESE - ESCLUSIONE - COMPUTABILITÀ DELLA FRAZIONE DI MESE COME MESE INTERO EX ART. 17 DELL'ALL. A. AL R.D. N. 148 DEL 1931 - INAMMISSIBILITÀ.*
L'indennità di buonuscita prevista dalla disciplina collettiva, in favore degli autoferrotranvieri con diritto a pensione che, al pari dell'indennità prevista dagli artt. 26 e 27 dell'allegato a al R.d. 8 gennaio 1931 n. 148 in favore del personale senza diritto a pensione, va liquidata, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 124 del 1975, sulla base di un concetto di ultima retribuzione inteso in senso onnicomprensivo, trova, per il resto, completa regolamentazione nella contrattazione collettiva. Pertanto, l'indennità spettante agli autoferrotranvieri con diritto a pensione va calcolata, ai sensi dell'art. 24 del C.C.n.L. 23 luglio 1976, in ragione di trenta giornate di retribuzione per ogni anno di anzianità, tenendo conto solo delle frazioni di anno (espresse in dodicesimi) e non anche delle frazioni di mesi, senza che riguardo alla detta indennità, che è di fonte contrattuale, possa trovare applicazione - ai fini della computabilità della frazione di mese come mese intero - la disposizione del secondo comma dell'art. 17 del citato all.A (peraltro non richiamata, espressamente o implicitamente, neppure dagli artt. 26 e 27 dello stesso allegato), la quale si limita a prevedere il beneficio del pagamento dell'intera retribuzione mensile ai dipendenti che lascino definitivamente il servizio nel corso del mese. (V 2097/83, mass n 426956; (V 2944/82, mass n 420845; (V 2431/80, mass n 406149).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 17, Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 26 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 27 CORTE COST., Contr. Coll. 19/02/1948, Contr. Coll. 23/07/1976 num. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)