Sez. L, Sentenza n. 2944 del 11/05/1982 (Rv. 420845 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - INDENNITÀ DI BUONUSCITA - IN FAVORE DEL PERSONALE CON O SENZA DIRITTO A PENSIONE - DETERMINAZIONE - PRINCIPIO DELLA ONNICOMPRENSIVITÀ DELL'ULTIMA RETRIBUZIONE - APPLICABILITÀ - INCLUSIONE DI DETTO PRINCIPIO NELLE PREVISIONI DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - NECESSITÀ.*
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - INDENNITÀ DI BUONUSCITA - IN FAVORE DEL PERSONALE CON O SENZA DIRITTO A PENSIONE - DETERMINAZIONE - PRINCIPIO DELLA ONNICOMPRENSIVITÀ DELL'ULTIMA RETRIBUZIONE - APPLICABILITÀ - INCLUSIONE DI DETTO PRINCIPIO NELLE PREVISIONI DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - NECESSITÀ.*
In tema di indennità di buonuscita dei dipendenti dalle aziende autoferrotranviarie che non abbiano maturato il diritto a pensione, la Corte costituzionale con sentenza del 28 maggio 1975 n. 124 ha affermato la legittimità costituzionale degli artt. 26 e 27 dell'allegato a al R.d. 8 gennaio 1931 n. 148, in relazione agli artt. 3 e 36 della cost., a condizione che, ai fini della relativa liquidazione la nozione di stipendio o paga ultimi raggiunti vada intesa in conformità dei criteri imperativi fissati per l'indennità di anzianità dagli artt. 2120 e 2121 cod. civ. e, quindi, computando ogni elemento di natura retributiva, quali la tredicesima e la quattordicesima mensilità. Analoghi principi devono ritenersi operanti con riguardo all'indennità di buonuscita prevista dalla contrattazione collettiva in favore del personale con diritto a pensione, dato che anch'essa ha natura di corrispettivo differito, e, pertanto, il giudice del merito, chiamato ad interpretare le norme collettive predette (nel caso, l'art. 12 dello accordo naz. 19 febbraio 1948), deve considerare contra legem - e, quindi, disapplicare - quelle Disposizioni che, alla stregua del criterio interpretativo suggerito dalla Corte costituzionale risultino contrastanti con il principio della onnicomprensività dell'ultima retribuzione quale base di calcolo dell'indennità di buonuscita spettante al personale che, per natura e funzioni, partecipi del regime giuridico di tale indennità, in quanto non può ritenersi legittimamente esercitata l'autonomia collettiva in base alla delega conferita dall'art. 1 del R.d. n. 148 del 1931 quando non rispetti il suddetto inderogabile principio. (Conf 3050/81, mass n 413610; (Conf 3038/81, mass n 413655; (Conf 4083/80, mass n 407977; (Conf 1856/79, mass n 398238; (Conf 320/76, mass n 378999).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 art. 1 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 14, Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 26 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 27 CORTE COST., Contr. Coll. 09/11/1946 num. 7, Contr. Coll. 19/02/1948 num. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)