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Sez. 3, Sentenza n. 2989 del 06/07/1977 (Rv. 386548 - 01)

CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - IN GENERE - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - RELATIVE CONTROVERSIE - COMPETENZA FUNZIONALE ED INDEROGABILE DELLE SEZIONI SPECIALIZZATE - NORMATIVA EX ART 26 DELLA LEGGE N 11 DEL 1971 - IMMEDIATA APPLICAZIONE AI GIUDIZI IN CORSO - GIUDIZIO DI RINVIO - DECLINATORIA D'UFFICIO DELLA COMPETENZA - RIMESSIONE ALLA COMPETENTE SEZIONE SPECIALIZZATA - OBBLIGATORIETA.*
Stato
decisa il 1977-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/386548-01

CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - IN GENERE - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - RELATIVE CONTROVERSIE - COMPETENZA FUNZIONALE ED INDEROGABILE DELLE SEZIONI SPECIALIZZATE - NORMATIVA EX ART 26 DELLA LEGGE N 11 DEL 1971 - IMMEDIATA APPLICAZIONE AI GIUDIZI IN CORSO - GIUDIZIO DI RINVIO - DECLINATORIA D'UFFICIO DELLA COMPETENZA - RIMESSIONE ALLA COMPETENTE SEZIONE SPECIALIZZATA - OBBLIGATORIETA.*

L'art 26 primo comma della legge 11 febbraio 1971 n 11, sulla nuova disciplina dell'affitto di fondi rustici, attribuisce alla Competenza funzionale ed inderogabile delle Sezioni specializzate agrarie tutte le controversie relative a detto rapporto, involgano esse l'interpretazione e l'applicazione di leggi speciali sull'affitto di fondi rustici, o delle norme sul medesimo istituto contenute nel codice civile, o delle norme del codice civile sulle obbligazioni e sui contratti in generale. Tale norma, in difetto di diversa disposizione transitoria, e di immediata applicazione nei giudizi in corso, ancorche in Sede di rinvio davanti al giudice in composizione ordinaria, per effetto di pronuncia emessa dalla suprema Corte sotto il vigore della precedente normativa, con la conseguenza che il predetto giudice, ove la controversia rientri fra quelle comprese nell'ampia previsione di cui alla sopravvenuta legge, deve declinare d'ufficio la propria Competenza, in favore della Sezione specializzata agraria presente nell'ambito territoriale fissato dalla sentenza di Cassazione con rinvio. (nella specie, presso la Sezione specializzata costituita presso la Corte d'appello designata come giudice di rinvio). (V 3723/76, mass n 382420; (V 3536/76, mass n 382287; (V 115/76, mass nn 378751 e 378752).*

Riferimenti normativi: Legge 02/03/1963 num. 320 CORTE COST., Legge 11/02/1971 num. 11 art. 26 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)