Sez. L, Sentenza n. 11781 del 13/11/1995 (Rv. 494630 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - REVOCA - IN GENERE | Revoca per riacquisto della capacità di guadagno - Riduzione successiva della capacità lavorativa nella misura prevista per l'assegno di invalidità o la pensione di inabilità "ex lege" n. 222 del 1984 - Verifica del requisito contributivo - Riferimento al quinquennio antecedente la domanda di ripristino e alla nuova normativa - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - REVOCA - IN GENERE
Nell'ipotesi di revoca della pensione di invalidità per riacquisto della capacità di guadagno e successivo aggravamento delle condizioni di salute dell'assicurato che diano nuovamente titolo ad una prestazione previdenziale - assegno di invalidità o pensione di inabilità, in relazione al grado di incapacità lavorativa, quando di tratta (come nella specie) di evento successivo all'entrata in vigore della legge 12 giugno 1984 n. 222 -, il requisito contributivo deve essere verificato con riferimento al quinquennio precedente all'originaria domanda di pensione in sede amministrativa e secondo i criteri all'epoca vigenti, senza che occorra verificarlo nuovamente con riferimento all'epoca di ricostituzione di uno stato invalidante rilevante ai sensi di legge, e ciò sulla base del principio che, ai fini in esame, la vicenda del diritto a prestazione previdenziale ha carattere unitario.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/04/1939 num. 636 art. 9 CORTE COST., Regio Decr. 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 12/06/1984 num. 222 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)