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Sez. 3, Sentenza n. 9918 del 07/10/1998 (Rv. 519495 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DEL PROCURATORE - IN GENERE | Termine per la riassunzione - Decorrenza - Conoscenza legale dell'evento - Dichiarazione dell'evento fatta in udienza dal procuratore della parte avversa a quella rimasta priva di difensore - Decorrenza del termine - Inidoneità - Presenza in udienza della parte rimasta priva di difensore - Decorrenza del termine - Idoneità.
Stato
decisa il 1998-10-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/519495-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DEL PROCURATORE - IN GENERE

In tema di interruzione del processo per morte o impedimento del procuratore di una delle parti, il termine per la prosecuzione del processo decorre dalla data in cui la parte rimasta priva di procuratore ha avuto dell'evento conoscenza legale, risultante da dichiarazione della medesima, ovvero da comunicazione, certificazione o notificazione dell'evento ad essa eseguita. Non si ha conoscenza legale quando la dichiarazione dell'evento interruttivo provenga da dichiarazione resa dal procuratore della parte avversa, tranne che questa sia resa in una udienza nella quale sia stata presente la parte rimasta priva di difensore.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 301 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 302, Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)