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Sez. 1, Sentenza n. 9625 del 21/09/1990 (Rv. 469300 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IMPEDIMENTO DEL PROCURATORE - MORTE DEL PROCURATORE - IN GENERE - DICHIARAZIONE DELL'EVENTO FATTA IN UDIENZA DAL PROCURATORE DELLA PARTE AVVERSA A QUELLA RIMASTA PRIVA DEL DIFENSORE - DECORRENZA DEL TERMINE PER LA PROSECUZIONE O LA RIASSUNZIONE DEL PROCESSO - IDONEITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1990-09-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/469300-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IMPEDIMENTO DEL PROCURATORE - MORTE DEL PROCURATORE - IN GENERE - DICHIARAZIONE DELL'EVENTO FATTA IN UDIENZA DAL PROCURATORE DELLA PARTE AVVERSA A QUELLA RIMASTA PRIVA DEL DIFENSORE - DECORRENZA DEL TERMINE PER LA PROSECUZIONE O LA RIASSUNZIONE DEL PROCESSO - IDONEITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI.*

In tema di interruzione del processo per morte (od impedimento) del procuratore costituito di una delle parti la conoscenza effettiva e legale dell'evento interruttivo - la quale (ai sensi dell'art. 305 cod. proc. civ., come risultante dalle sentenze della Corte cost. Nn. 139/1967, 178/1970, 159/1971, 36/1976) segna il dies a quo del termine perentorio di sei mesi per la prosecuzione o riassunzione del processo - può risultare da dichiarazione dello stesso interessato o da dichiarazione, comunicazione, notificazione a lui effettuata. Pertanto, la dichiarazione dell'evento fatta in udienza dal procuratore della parte avversa a quella che è rimasta priva di difensore - la quale non può presumersi da questa ultima conosciuta, stante l'inapplicabilità del disposto dell'art. 176, comma secondo, cod. proc. civ., in una situazione in cui è già venuta meno l'integrità del contraddittorio - non è idonea a determinare la decorrenza del suddetto termine, a meno che dal processo verbale d'udienza non emerga la presenza della parte rimasta priva di difensore. (Conf 6618/83, mass n 431342).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 176, Cod. Proc. Civ. art. 301 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 302, Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)