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Sez. 5 - , Sentenza n. 40027 del 18/06/2019 Ud. (dep. 30/09/2019) Rv. 277602 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - IN GENERE | Aggravante di cui all'art. 625, n. 7-bis, cod. pen. - Requisiti soggettivo ed oggettivo - Individuazione - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-06-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/277602-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - IN GENERE

Ai fini della configurabilità dell'aggravante prevista dall'art. 625, n. 7-bis, cod. pen. è necessaria la sussistenza di due requisiti, uno riferito al soggetto passivo del reato di furto, che deve assumere la qualifica di soggetto pubblico o di privato che gestisce un servizio pubblico in regime concessorio; l'altro oggettivo e collegato al nesso funzionale che deve connettere la cosa sottratta all'erogazione del servizio pubblico, nel senso che quest'ultima deve essere parte di un'infrastruttura effettivamente destinata all'erogazione del servizio pubblico. (Fattispecie relativa ad un furto di rame in un centro sportivo in abbandono, gestito da società privata, in cui la Corte ha escluso potesse configurarsi l'aggravante per il solo fatto che il rame fosse utilizzato in un impianto collegato alla rete pubblica di erogazione di energia elettrica).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 624 CORTE COST., Cod. Pen. art. 625 com. 1 lett. 7 B

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)