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Sez. L, Sentenza n. 1042 del 08/02/1985 (Rv. 439188 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - COSTITUZIONE DELL'APPELLATO - IN GENERE - TERMINE DI DIECI GIORNI PRIMA DELL'UDIENZA DI DISCUSSIONE FISSATA PER LA NOTIFICAZIONE DELLA MEMORIA DI COSTITUZIONE - CARATTERE PERENTORIO - FUNZIONE - SCADENZA - EFFETTI - ACCETTAZIONE DEL CONTRADDITTORIO, CONSEGUIMENTO DELLO SCOPO DI TUTELA DELLA CONTROPARTE E MODALITÀ DI CONSEGNA ALL'UFFICIO NOTIFICHE DELLA COPIA DELL'ATTO - IRRILEVANZA - COMPUTO DEL PREDETTO TERMINE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1985-02-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/439188-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - COSTITUZIONE DELL'APPELLATO - IN GENERE - TERMINE DI DIECI GIORNI PRIMA DELL'UDIENZA DI DISCUSSIONE FISSATA PER LA NOTIFICAZIONE DELLA MEMORIA DI COSTITUZIONE - CARATTERE PERENTORIO - FUNZIONE - SCADENZA - EFFETTI - ACCETTAZIONE DEL CONTRADDITTORIO, CONSEGUIMENTO DELLO SCOPO DI TUTELA DELLA CONTROPARTE E MODALITÀ DI CONSEGNA ALL'UFFICIO NOTIFICHE DELLA COPIA DELL'ATTO - IRRILEVANZA - COMPUTO DEL PREDETTO TERMINE - CRITERI.*

Nelle controversie di lavoro, il termine di dieci giorni prima dell'udienza di discussione, fissato dall'art. 436, terzo comma, cod. proc. civ. per la notificazione della memoria di Costituzione dello appellato, che contenga gravame incidentale, ha carattere perentorio sia perché serve ad assicurare il diritto di difesa dell'appellante principale sia perché, in via di principio, l'interpretazione sistematica comporta l'applicazione delle Disposizioni sulle "impugnazioni in generale" (art. 323 e segg.) anche al rito del lavoro, in quanto non siano derogate da quelle speciali - riguardanti esclusivamente l'appello - o non siano incompatibili con tale rito. Di conseguenza, sulla scadenza del detto termine non può in alcun modo reagire né l'accettazione del contraddittorio, né il conseguimento dello scopo di tutela della controparte né infine le modalità di consegna all'ufficio notifiche delle copie dell'atto, restando il medesimo termine, inoltre, soggetto non alla disciplina della cosiddetta libertà fra "dies a quo" e "dies ad quem", ma alla regola generale, dettata dall'art. 155 cod. proc. civ., dell'esclusione dal relativo computo del solo "dies a quo" e della proroga, applicabile anche ai termini perentori, del "dies ad quem" festivo. (V 1830/81, mass n 412520; (V 6055/80, mass n 409826; (V 5849/79, mass n 402510).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 155, Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 436

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)