Sez. 3, Sentenza n. 5849 del 12/11/1979 (Rv. 402510 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - INCIDENTALE - RICORSO IN APPELLO - DEPOSITO - SOPRAVVENIENZA DELLA LEGGE N 533 DEL 1973 - TERMINE DI TRENTA GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA - CARATTERE PERENTORIO - INOSSERVANZA - INAMMISSIBILITA DELL'APPELLO PRINCIPALE - INOSSERVANZA DEL TERMINE EX ART 436 COD PROC CIV - INAMMISSIBILITA DELL'APPELLO INCIDENTALE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - INCIDENTALE - RICORSO IN APPELLO - DEPOSITO - SOPRAVVENIENZA DELLA LEGGE N 533 DEL 1973 - TERMINE DI TRENTA GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA - CARATTERE PERENTORIO - INOSSERVANZA - INAMMISSIBILITA DELL'APPELLO PRINCIPALE - INOSSERVANZA DEL TERMINE EX ART 436 COD PROC CIV - INAMMISSIBILITA DELL'APPELLO INCIDENTALE.*
Ai fini dell'impugnazione di una sentenza emessa in una controversia agraria, in corso all'atto dell'entrata in vigore della legge 11 agosto 1973 n 533, introduttiva del nuovo rito del lavoro anche per tali cause, in applicazione dell'art 20 della detta legge, il soccombente deve osservare le norme del nuovo rito del lavoro, e, quindi, deve depositare l'appello entro il termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza impugnata, a norma dell'art 434 cod proc civ; ne consegue che l'inosservanza di tale termine, che ha natura perentoria e partecipa del regime dei termini di impugnazione nei giudizi a rito ordinario, determina la inammissibilita dell'appello. Per gli stessi motivi di decadenza, la Costituzione dell'appellato e la proposizione dell'appello incidentale senza il rispetto del termine stabilito dall'art 436 cod proc civ, da luogo all'inammissibilita dell'appello incidentale. (Conf 5910/78, mass n 395732; (Conf 5141/78, mass n 394895; (Conf 4795/78, mass n 394477; (Conf 3267/78, mass n 392692; (Conf 5706/77, mass n 389224).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 433, Cod. Proc. Civ. art. 434 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 436
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)