Sez. 1, Sentenza n. 12697 del 15/01/2008 Cc. (dep. 25/03/2008) Rv. 239357 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE | Sospensione collegata ad istanza difensiva di rinvio - Durata - Indicazione.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE
La sospensione dei termini di durata della custodia cautelare collegata al rinvio della trattazione del processo su richiesta del difensore, per sua esigenza ovvero per adesione all'astensione dalle udienze proclamata dall'associazione di categoria, va commisurata all'effettiva durata del rinvio disposto dal giudice, in quanto la richiesta di rinvio e il differimento che ne consegue influiscono sull'"iter" processuale, imponendo nuovi assetti nella trattazione dei processi pendenti e nel coordinamento degli adempimenti di cancelleria, dei quali non può non essere chiamata a rispondere, subendone le conseguenze, anche la parte processuale che ha chiesto il rinvio, condividendo essa con le altre parti e con il giudice la responsabilità dell'ordinato andamento del processo.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 com. 1 lett. A CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)