diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 3284 del 08/06/1979 (Rv. 399669 - 01)

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE) - EFFETTI - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DI UNA NORMA ABROGATIVA DI ALTRA NORMA PRECEDENTE - REVIVISCENZA DELLA NORMA ABROGATA - FATTISPECIE IN TEMA DI INDENNITA PER I MIGLIORAMENTI APPORTATI DALL'AFFITTUARIO COLTIVATORE DIRETTO AL FONDO RUSTICO.*
Stato
decisa il 1979-06-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/399669-01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE) - EFFETTI - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DI UNA NORMA ABROGATIVA DI ALTRA NORMA PRECEDENTE - REVIVISCENZA DELLA NORMA ABROGATA - FATTISPECIE IN TEMA DI INDENNITA PER I MIGLIORAMENTI APPORTATI DALL'AFFITTUARIO COLTIVATORE DIRETTO AL FONDO RUSTICO.*

A seguito della dichiarazione di illegittimita costituzionale di una disposizione di legge abrogativa di altra legge precedente, ridiventa operante la norma abrogata dalla disposizione dichiarata illegittima, in quanto con la perdita fin dall'origine dell'efficacia della norma, vengono travolti anche gli effetti abrogativi che essa produceva, a differenza dell'abrogazione legislativa che opera soltanto dall'entrata in vigore del provvedimento che la contiene e che, quindi, salvo che sia espressamente disposto, non ha effetto ripristinatorio delle norme precedenti, che erano state a loro volta da esso abrogate. (nella specie, la suprema Corte, alla stregua del suesposto principio, ha cassato la sentenza della Corte di appello, che aveva negato all'affittuario coltivatore diretto, il diritto ai miglioramenti arrecati al fondo rustico, senza l'osservanza delle speciali procedure stabilite dagli art 14 comma primo e 11 della legge n 11 del 1971, in quanto, per effetto della sopravvenuta dichiarazione di illegittimita costituzionale del comma secondo del predetto art 14, era ridivenuto operante l'art 1651 cod civ dalla stessa abrogato, per il quale il giudice poteva attribuire un'indennita al coltivatore diretto, che avesse eseguito miglioramenti di durevole utilita per il fondo e per la produzione che non fossero il risultato dell'ordinaria e razionale coltivazione). (V 153/77, Corte cost; (V 107/74, Corte cost).*

Riferimenti normativi: Legge 11/02/1971 num. 11 art. 11 CORTE COST., Legge 11/02/1971 num. 11 art. 14 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)