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Sez. L, Sentenza n. 696 del 03/02/1989 (Rv. 461753 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONI CONTRO GLI INFORTUNI E LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - RAPPORTO CON LE LAVORAZIONI - PRESUNZIONE LEGALE DELL'EZIOLOGIA - LIMITAZIONE ALLE MALATTIE TIPICHE - ALTRE MALATTIE PROFESSIONALI - TUTELA ASSICURATIVA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1989-02-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/461753-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONI CONTRO GLI INFORTUNI E LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - RAPPORTO CON LE LAVORAZIONI - PRESUNZIONE LEGALE DELL'EZIOLOGIA - LIMITAZIONE ALLE MALATTIE TIPICHE - ALTRE MALATTIE PROFESSIONALI - TUTELA ASSICURATIVA - CONDIZIONI.*

Per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 179 del 1988, la tutela assicurativa è estesa alle malattie professionali diverse da quelle comprese nelle apposite tabelle e causate dalle lavorazioni e dagli agenti patogeni ivi indicati, sempreché, peraltro, sia data dimostrazione, oltre che della malattia, anche del rapporto eziologico fra questa e l'attività lavorativa svolta, rimanendo la presunzione legale dell'eziologia professionale limitata alle malattie professionali tipiche.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 38, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 3 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 211 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)