Sez. L, Sentenza n. 3916 del 23/04/1994 (Rv. 486346 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Malattie professionali - Rapporto con le lavorazioni | Sentenza costituzionale n. 179 del 1988 - Malattie non comprese nelle apposite tabelle - Tutela assicurativa - Operatività - Condizione - Presunzione legale dell'eziologia professionale - Limitazione alle malattie tipiche - Accertamento dell'eziologia professionale o extralavorativa della malattia - Incensurabilità in Cassazione - Limiti.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Malattie professionali - Rapporto con le lavorazioni
Per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 179 del 1988, la tutela assicurativa è estesa alle malattie professionali diverse da quelle comprese nelle apposite tabelle (e causate dalle lavorazioni e dagli agenti patogeni ivi indicati), sempreché il lavoratore assicurato dia dimostrazione, oltre che della malattia, anche del nesso eziologico fra questa e l'attività lavorativa svolta, in quanto la presunzione legale dell'eziologia professionale (la quale peraltro non esclude la possibilità dell'accertamento della derivazione extralavorativa dell'infermità) resta limitata alle malattie professionali tipiche. L'accertamento del giudice del merito in ordine all'eziologia professionale o extralavorativa della malattia si risolve in un giudizio di fatto, che è riservato al giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione immune da vizi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 3 CORTE COST., DPR 09/06/1975 num. 482 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)