Sez. 3, Sentenza n. 3431 del 04/07/2012 Ud. (dep. 23/01/2013) Rv. 254681 - 01
IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1930) - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - BENEFICI | Diniego del beneficio - Motivazione - Obbligo - Presupposti.
IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1930) - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - BENEFICI
L'obbligo di motivazione, nella sentenza di appello, del diniego del beneficio della non menzione ricorre solo laddove, con i motivi di impugnazione, siano state dedotte circostanze specifiche che, in base all'art. 133 cod. pen., legittimino la concessione del beneficio stesso.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 175 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)