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Sez. 3, Sentenza n. 3431 del 04/07/2012 Ud. (dep. 23/01/2013) Rv. 254681 - 01

IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1930) - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - BENEFICI | Diniego del beneficio - Motivazione - Obbligo - Presupposti.
Stato
decisa il 2012-07-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/254681-01

IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1930) - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - BENEFICI

L'obbligo di motivazione, nella sentenza di appello, del diniego del beneficio della non menzione ricorre solo laddove, con i motivi di impugnazione, siano state dedotte circostanze specifiche che, in base all'art. 133 cod. pen., legittimino la concessione del beneficio stesso.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 175 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)