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Sez. L, Sentenza n. 194 del 15/01/1986 (Rv. 443836 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - CREDITO DELL'INPS PER I CONTRIBUTI DOVUTI DAI DATORI DI LAVORO PER LA GESTIONE DI DETTA CASSA - PRESCRIZIONE DECENNALE - RINVIO DELL'ART. 15 DEL D.L. LGT. N. 788 DEL 1945 ALL'ART. 55 DEL R.D.L. N. 1827 DEL 1935 - CARATTERE RECETTIZIO - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1986-01-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/443836-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - CREDITO DELL'INPS PER I CONTRIBUTI DOVUTI DAI DATORI DI LAVORO PER LA GESTIONE DI DETTA CASSA - PRESCRIZIONE DECENNALE - RINVIO DELL'ART. 15 DEL D.L. LGT. N. 788 DEL 1945 ALL'ART. 55 DEL R.D.L. N. 1827 DEL 1935 - CARATTERE RECETTIZIO - CONSEGUENZE.*

La prescrizione del credito dell'INPS avente ad oggetto i contributi dovuti dai datori di lavoro per la gestione della cassa integrazione guadagni è decennale, giacché il rinvio, contenuto nell'art. 15 del DL. Lgt. N. 788 del 1945 all'art. 55 del R.d.l. n. 1827 del 1935 (che originariamente prevedeva la prescrizione quinquennale per i crediti contributivi), ha carattere recettizio e quindi, allorché la norma citata è mutata per effetto dell'art. 41 della legge n. 153 del 1969 (che ha trasformato in decennale la prescrizione quinquennale), anche il contenuto della norma richiamata deve ritenersi parimenti mutato. (V 1411/62, mass n 252258).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 55, Decr. Legge Luogoten. 09/11/1945 num. 788 art. 15, Legge 30/04/1969 num. 153 art. 41

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)