Sez. L, Sentenza n. 670 del 23/01/1987 (Rv. 450378 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DELLE RATE DI PENSIONE - PERIODO ANTERIORE AL COMPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE - ILLIQUIDITÀ ED INESIGIBILITÀ DEL CREDITO - TERMINE PRESCRIZIONALE DECENNALE - APPLICABILITÀ.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DELLE RATE DI PENSIONE - PERIODO ANTERIORE AL COMPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE - ILLIQUIDITÀ ED INESIGIBILITÀ DEL CREDITO - TERMINE PRESCRIZIONALE DECENNALE - APPLICABILITÀ.*
L'esigibilità del credito nei confronti dell'INPS del lavoratore titolare di pensione è subordinato all'emanazione dei provvedimenti amministrativi prescritti dalla procedura di liquidazione; pertanto prima che quest'ultima sia stata completata, il credito avente ad oggetto i ratei di pensione - anche se sia prontamente determinabile nel suo ammontare in base a criteri legali - non è né liquido né esigibile, con la conseguenza che il termine prescrizionale è quello decennale previsto in generale dall'art. 2946 cod. civ. e non già quello quinquennale contemplato dall'art. 129 R.d.l. 4 ottobre 1935 n. 1827, né quella prevista dall'art. 2948 n. 4 cod. civ.. (V 194/86, mass n 443836; (V 3516/83, mass n 428408).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 129
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)