Sez. L, Sentenza n. 7452 del 12/12/1986 (Rv. 449499 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE - ESIGIBILITÀ DEL CREDITO DEL LAVORATORE PENSIONATO - CONDIZIONI - CREDITO RELATIVO AI RATEI DI PENSIONE PRIMA DEL COMPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE - TERMINE PRESCRIZIONALE - INDIVIDUAZIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE - ESIGIBILITÀ DEL CREDITO DEL LAVORATORE PENSIONATO - CONDIZIONI - CREDITO RELATIVO AI RATEI DI PENSIONE PRIMA DEL COMPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE - TERMINE PRESCRIZIONALE - INDIVIDUAZIONE.*
L'esigibilità del credito del lavoratore pensionato nei confronti dell'INPS è subordinato all'emanazione dei provvedimenti amministrativi prescritti dalla procedura di liquidazione; pertanto prima che quest'ultima sia stata completata il credito avente ad oggetto i ratei di pensione non è né liquido né esigibile con la conseguenza che il termine prescrizionale è quello decennale previsto dall'art. 2946 cod. civ. non già quello quinquennale contemplato dall'art. 129 R.d.l. 4 ottobre 1935 n. 1827: né quello previsto dall'art. 2948 n. 4 cod. civ.. (V 194/86, mass n 443836; (V 3516/83, mass n 428408).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 129
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)