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Sez. L, Sentenza n. 7452 del 12/12/1986 (Rv. 449499 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE - ESIGIBILITÀ DEL CREDITO DEL LAVORATORE PENSIONATO - CONDIZIONI - CREDITO RELATIVO AI RATEI DI PENSIONE PRIMA DEL COMPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE - TERMINE PRESCRIZIONALE - INDIVIDUAZIONE.*
Stato
decisa il 1986-12-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/449499-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE - ESIGIBILITÀ DEL CREDITO DEL LAVORATORE PENSIONATO - CONDIZIONI - CREDITO RELATIVO AI RATEI DI PENSIONE PRIMA DEL COMPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE - TERMINE PRESCRIZIONALE - INDIVIDUAZIONE.*

L'esigibilità del credito del lavoratore pensionato nei confronti dell'INPS è subordinato all'emanazione dei provvedimenti amministrativi prescritti dalla procedura di liquidazione; pertanto prima che quest'ultima sia stata completata il credito avente ad oggetto i ratei di pensione non è né liquido né esigibile con la conseguenza che il termine prescrizionale è quello decennale previsto dall'art. 2946 cod. civ. non già quello quinquennale contemplato dall'art. 129 R.d.l. 4 ottobre 1935 n. 1827: né quello previsto dall'art. 2948 n. 4 cod. civ.. (V 194/86, mass n 443836; (V 3516/83, mass n 428408).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 129

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)