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Sez. 3, Sentenza n. 10126 del 29/01/2013 Cc. (dep. 04/03/2013) Rv. 254978 - 01

ESECUZIONE - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - FUNZIONI DEL PUBBLICO MINISTERO | Ordine di esecuzione - P.M. incompetente - Nullità del provvedimento - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-01-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/254978-01

ESECUZIONE - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - FUNZIONI DEL PUBBLICO MINISTERO

In tema di esecuzione, l'incompetenza del pubblico ministero che ha emesso il relativo ordine non determina la nullità dello stesso, trattandosi di provvedimento non giurisdizionale e non autonomamente impugnabile, avverso il quale è proponibile soltanto l'incidente di esecuzione. (Fattispecie in tema di esecuzione di ordine di demolizione di manufatto abusivo emesso da magistrato della Procura presso il giudice che aveva emesso la sentenza posta in esecuzione e non già l'ultima sentenza di condanna).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 655, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)