Sez. L, Sentenza n. 2400 del 19/04/1982 (Rv. 420272 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - AGRICOLTURA - INDUSTRIA - ATTIVITÀ DI ALLEVAMENTO DEL BESTIAME - NATURA AGRICOLA O INDUSTRIALE - CONDIZIONI RISPETTIVE - DISCIPLINA EX ART. 2135 COD. CIV. E NORMATIVA DELLA C.E.E. - ININFLUENZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - AGRICOLTURA - INDUSTRIA - ATTIVITÀ DI ALLEVAMENTO DEL BESTIAME - NATURA AGRICOLA O INDUSTRIALE - CONDIZIONI RISPETTIVE - DISCIPLINA EX ART. 2135 COD. CIV. E NORMATIVA DELLA C.E.E. - ININFLUENZA.*
Ai fini dell'Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro l'attività di allevamento del bestiame va considerata come impresa agricola o come impresa industriale alla stregua della completa disciplina contenuta negli artt. 1, 206 e 207 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, ed a prescindere, pertanto, dalla definizione di imprenditore agricolo contenuta nell'art. 2135 cod. civ., così come dalla nozione di azienda agricola fornita, per diversi scopi, dalla normativa della CEE. Ne consegue, in applicazione delle citate Disposizioni del d.P.R. n. 1124 del 1965 ed ai fini indicati, che l'attività di allevamento del bestiame resta soggetta alla contribuzione prevista per il settore agricolo, anziché a quella prevista per il settore industriale, solo se in stretto rapporto di connessione o di accessorietà con la lavorazione eseguita su fondo dell'azienda agricola o nell'interesse e per conto di un'azienda agricola. (V 676/82, mass n 418455; (Conf 5960/81, mass n 416737; (Conf 4986/80, mass n 408858).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2135, Legge 14/10/1957 num. 1203 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 1 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 206, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 207
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)