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Sez. L, Sentenza n. 4986 del 28/08/1980 (Rv. 408858 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - AGRICOLTURA - ALLEVAMENTO DEL BESTIAME - INCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1980-08-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/408858-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - AGRICOLTURA - ALLEVAMENTO DEL BESTIAME - INCLUSIONE - CONDIZIONI.*

Ai fini dell'Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro l'attivita di allevamento del bestiame va considerata come impresa agricola o come impresa industriale alla stregua della completa disciplina contenuta negli artt 1, 206 e 207 del tu 30 giugno 1965 n 1124, ed a prescindere, pertanto, dalla nozione di imprenditore agricolo contenuta nell'art 2135 cod civ e dalla nozione di azienda agricola fornita, per diversi scopi, dalla normativa della CEE. Ne consegue, in applicazione delle citate Disposizioni del DPR n 1124 del 1965 e al fine indicato, che l'attivita di allevamento del bestiame resta soggetta alle contribuzioni previste per il settore agricolo, anziche a quelle previste per il settore industriale, solo se in rapporto di connessione o accessorieta con la lavorazione della terra, in quanto eseguita su fondo dell'azienda agricola o nello interesse e per conto di un'azienda agricola. (Conf 2234/80, mass n 405908; (Conf 1195/80, mass n 404699; (Conf 5246/79, mass n 401844).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2135, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 1 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 206, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 207

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)