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Sez. L, Sentenza n. 5960 del 10/11/1981 (Rv. 416737 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - AGRICOLTURA - ATTIVITÀ DI ALLEVAMENTO DEL BESTIAME - ASSOGGETTAMENTO ALLA CONTRIBUZIONE PREVISTA PER IL SETTORE AGRICOLO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1981-11-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/416737-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - AGRICOLTURA - ATTIVITÀ DI ALLEVAMENTO DEL BESTIAME - ASSOGGETTAMENTO ALLA CONTRIBUZIONE PREVISTA PER IL SETTORE AGRICOLO - CONDIZIONI.*

Ai fini dell'Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, l'attività di allevamento del bestiame va considerata come impresa agricola o come impresa industriale alla stregua della completa disciplina contenuta negli artt. 1, 206 e 207 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e a prescindere, pertanto, dalla definizione di imprenditore agricolo contenuta nell'art. 2135 cod. civ., così come dalla nozione di azienda agricola fornita, per diversi scopi, dalla normativa della C.e.E. - ne consegue, in applicazione delle citate Disposizioni del d.P.R. n. 1124 del 1965 e al fine indicato, che l'attività di allevamento del bestiame resta soggetta alla contribuzione prevista per il settore agricolo, anziché a quella prevista per il settore industriale, solo se in stretto rapporto di connessione o di accessorietà con la lavorazione della terra, in quanto eseguita su fondo dell'azienda agricola o nell'interesse e per conto di un'azienda agricola. (V 1195/80, mass n 404699; (Conf 4986/80, mass n 408858; (Conf 4901/80, mass n 408738).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2135, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 1 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 206, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 207

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)