Sez. 2, Sentenza n. 1469 del 08/03/1982 (Rv. 419280 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - IMMISSIONI - AZIONE CONTRO LE IMMISSIONI ILLECITE - IN GENERE - AZIONE NEGATORIA A TUTELA DELLA PROPRIETÀ - CONFIGURABILITÀ - FUNZIONE - LEGITTIMAZIONE PASSIVA - DEL PROPRIETARIO DEL FONDO DI PROVENIENZA DELLE IMMISSIONI.*
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - IMMISSIONI - AZIONE CONTRO LE IMMISSIONI ILLECITE - IN GENERE - AZIONE NEGATORIA A TUTELA DELLA PROPRIETÀ - CONFIGURABILITÀ - FUNZIONE - LEGITTIMAZIONE PASSIVA - DEL PROPRIETARIO DEL FONDO DI PROVENIENZA DELLE IMMISSIONI.*
L'Azione tendente a far valere il divieto delle immissioni eccedenti la normale tollerabilità, a norma dell'art. 844 cod. civ., rientra tra le azioni negatorie a tutela della proprietà, le quali sono dirette a far dichiarare e sanzionare non soltanto l'inesistenza delle vere e proprie servitù vantate sul fondo dell'attore, ma anche a fare accertare l'inesistenza di qualsiasi diritto, nonché la illegittimità di turbative e molestie in danno del fondo stesso, al fine di ottenerne la cessazione per l'avvenire. Passivamente legittimato a tale Azione è il proprietario attuale del fondo dal quale provengono o siano provenute le immissioni, con riferimento al momento della pronunzia. (V 1404/79, mass n 397713, sulla prima parte; (V 647/76, mass n 379296; (V 111/75, mass n 373275).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 844 CORTE COST., Cod. Civ. art. 949, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)