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Sez. 2, Sentenza n. 647 del 27/02/1976 (Rv. 379296 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - IMMISSIONI - AZIONE CONTRO LE IMMISSIONI ILLECITE - IN GENERE - NATURA REALE O PERSONALE - RISPETTIVE CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1976-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/379296-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - IMMISSIONI - AZIONE CONTRO LE IMMISSIONI ILLECITE - IN GENERE - NATURA REALE O PERSONALE - RISPETTIVE CONDIZIONI.*

L'Azione inibitoria di cui all'art 844 cod civ, contro le immissioni moleste provenienti dal fondo vicino, ha natura reale, rientra nello schema della negatoria servitutis e deve essere proposta contro tutti i proprietari di tale fondo, qualora l'attore miri ad ottenere un divieto definitivo delle immissioni, operante, cioe, nei confronti dei proprietari attuali o futuri del fondo medesimo e dei loro aventi causa, in modo da ottenere l'accertamento della infondatezza della pretesa, anche solo eventuale e teorica relativa al diritto di produrre siffatte immissioni. E, del pari, reale, l'Azione proposta contro il proprietario del fondo onde farne accertare la responsabilita per non aver indotto il detentore del bene ad osservare i limiti di tollerabilita concretamente accertati, ovvero per evitare che l'esecuzione concreta della sentenza ottenuta contro il detentore possa essere, poi, ostacolata dal proprietario dello immobile, ovvero, infine, per ottenere il compimento di modifiche strutturali del bene indispensabile al fine di eliminare le immissioni. La suddetta Azione ha, invece, carattere personale, rientrante nello schema dell'Azione di risarcimento in Forma specifica di cui all'art 2058 cod civ, nel caso in cui l'attore miri soltanto ad ottenere il divieto del comportamento illecito dell'autore materiale delle suddette immissioni, - sia esso detentore ovvero comproprietario del fondo - il quale si trovi nella giuridica possibilita di eliminare queste ultime senza bisogno dell'intervento del proprietario, o degli altri comproprietari del fondo medesimo. (V 111/75, mass n 373275; (V 3213/74, mass n 371731; (V 1544/73, mass n 364338; (V 2711/69, mass n 342396; (V 833/68, mass n 332125).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 844 CORTE COST., Cod. Civ. art. 949

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)