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Sez. 3, Sentenza n. 6249 del 21/06/1999 (Rv. 527754 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE | Termine per la notificazione degli estremi dell'infrazione - Decorrenza.
Stato
decisa il 1999-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/527754-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE

Il termine di 90 giorni posto dall'art. 14 della legge 689/81 per la contestazione degli estremi dell'infrazione amministrativa, quando non sia stata possibile la contestazione immediata, a pena di estinzione dell'obbligazione di pagare la somma dovuta per le violazioni decorre, non dalla data della commissione del fatto, ma da quella dell'accertamento.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 13, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)