Sez. L, Sentenza n. 12634 del 13/12/1997 (Rv. 510902 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE | Mancanza di contestazione immediata - Compiuto dei novanta giorni per la contestazione mediante notifica - Tempo necessario alla valutazione dei dati rilevanti e fase finale deliberativa - Inclusione.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE
In tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell'infrazione, l'accertamento al cui termine collocare ai sensi dell'art. 14 comma secondo legge 24 novembre 1981 n. 389 il "dies a quo" per il computo dei novanta giorni entro i quali può utilmente avvenire la contestazione mediante notifica, va inteso come comprensivo anche del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti ed afferenti agli elementi soggettivi ed oggettivi dell'infrazione, e, quindi, della fase finale deliberativa correlata alla complessità della fattispecie.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)