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Sez. 3, Sentenza n. 4007 del 03/04/2000 (Rv. 535267 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - IN GENERE - AMBITO DI APPLICAZIONE | Illeciti amministrativi - Adozione dei principi di legalità - Irretroattività e divieto di applicazione analogica - Conseguenze - Assoggettamento del comportamento alla legge del tempo del suo verificarsi - Inapplicabilità della disciplina posteriore più favorevole - Disciplina più favorevole entrata in vigore posteriormente alla data di commissione del fatto, ma anteriormente all'emanazione dell'ordinanza ingiunzione - Irrilevanza - Applicazione analogica dei principi di cui all'art. 2 comma secondo e terzo cod. pen. - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2000-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/535267-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - IN GENERE - AMBITO DI APPLICAZIONE

In materia di illeciti amministrativi, l'adozione dei principi di legalità, di irretroattività e di divieto di applicazione dell'analogia, risultante dall'art. 1 della legge n. 689 del 1981, comporta l'assoggettamento del comportamento considerato alla legge del tempo del suo verificarsi, con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore più favorevole, sia che si tratti di illeciti amministrativi derivanti da depenalizzazione, sia che essi debbano considerarsi tali "ab origine" senza che rilevi in contrario la circostanza che la più favorevole disciplina posteriore alla data della commissione del fatto sia entrata in vigore anteriormente all'emanazione dell'ordinanza - ingiunzione per il pagamento della sanzione pecuniaria e senza che possano trovare applicazione analogica, attesa la differenza qualitativa delle situazioni considerate, gli opposti principi di cui all'art. 2, commi secondo e terzo cod. pen. (nel caso di specie la S.C. ha applicato il principio indicato ritenendo irrilevante che la pretesa di applicare la legge successiva alla commissione del fatto fosse stata avanzata dall'amministrazione ed effettuando una comparazione tra i due sistemi normativi facenti capo alle leggi n. 424 del 1979 e n. 898 del 1986).

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)