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Sez. L, Sentenza n. 9374 del 14/07/2000 (Rv. 538484 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI | Integrazione salariale e reddito proveniente da attività lavorativa - Incompatibilità ex art. 3 D.L.Lgt. 778/1945 e art. 8 D.L. n. 86/1988 - Derogabilità in relazione a lavoro configurabile come collaborazione in impresa familiare - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-07-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/538484-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI

Il reddito da lavoro (autonomo o subordinato) è incompatibile con l'integrazione salariale sia alla luce dell'art. 3 D.L.Lgt. n. 788 del 1945, sia alla luce della nuova disciplina introdotta dal D.L. n. 86 del 1988 convertito con modifiche in legge n. 160 del 1988, senza che tale incompatibilità trovi deroga nell'ipotesi in cui l'attività lavorativa svolta dal cassintegrato si configuri come collaborazione in una impresa familiare.

Riferimenti normativi: Decr. Legge Luogoten. 09/11/1945 num. 788 art. 3, Decreto Legge 21/03/1988 num. 86 art. 8 CORTE COST., Legge 20/05/1988 num. 160 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)