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Sez. L, Sentenza n. 2417 del 20/02/2012 (Rv. 621216 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DI CONTRIBUTI | Termine quinquennale introdotto dalla legge n. 335 del 1995 - Contribuzione scaduta prima dell'entrata in vigore della legge - Mantenimento del termine decennale per intervenuta denuncia del lavoratore - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2012-02-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621216-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DI CONTRIBUTI

In tema di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza obbligatoria, in base alla disciplina dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995, la denuncia del lavoratore, di cui alla lettera a), ultimo periodo, dell'art. 3, comma 9, cit., in relazione a contributi scaduti anteriormente all'entrata in vigore della legge stessa, è idonea a mantenere il precedente termine di prescrizione decennale solo quando sia intervenuta prima della maturazione del nuovo termine quinquennale di prescrizione decorrente dalla scadenza (e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1995), non potendo più operare il prolungamento del termine una volta che il credito contributivo risulti già prescritto. (Nella specie, relativa ad obbligo contributivo scaduto nel settembre 1993, la S.C., applicando il principio, ha respinto il ricorso dell'istituto previdenziale contro la decisione di merito che aveva ritenuto inidonea a mantenere il termine di prescrizione decennale la denuncia del lavoratore intervenuta soltanto nel settembre 1999, e quindi oltre il quinquennio dalla scadenza).

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 9 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)