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Sez. 3, Sentenza n. 183 del 13/01/1982 (Rv. 417874 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO - ACCERTAMENTO - CRITERI - RISULTATO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1982-01-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/417874-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO - ACCERTAMENTO - CRITERI - RISULTATO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*

La valutazione della gravità dell'inadempimento, ai fini della risoluzione del contratto, deve essere compiuta in base ad un criterio relativo, che esige di coordinare l'elemento obiettivo della mancata prestazione, nel quadro dell'economia generale del contratto, con quello subiettivo concernente l'interesse della controparte all'esatto adempimento. Essa comporta apprezzamenti di fatto. Istituzionalmente devoluti al giudice del merito e non sindacabili in Sede di legittimità, se adeguatamente e correttamente motivati. (Conf 1182/80, mass n 404673; (Conf 379/78, mass n 389679).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1455

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)