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Sez. L, Sentenza n. 3711 del 03/07/1979 (Rv. 400130 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO (IMPROPONIBILITA) - PREVENTIVO ESPERIMENTO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - CONDIZIONE DI PROCEDIBILITA, E NON PIU DI PROPONIBILITA, DELLA DOMANDA - APPLICABILITA DELLA NUOVA DISCIPLINA ANCHE IN SEDE DI LEGITTIMITA AI GIUDIZI IN CORSO ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO RITO DEL LAVORO - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1979-07-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/400130-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO (IMPROPONIBILITA) - PREVENTIVO ESPERIMENTO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - CONDIZIONE DI PROCEDIBILITA, E NON PIU DI PROPONIBILITA, DELLA DOMANDA - APPLICABILITA DELLA NUOVA DISCIPLINA ANCHE IN SEDE DI LEGITTIMITA AI GIUDIZI IN CORSO ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO RITO DEL LAVORO - CONSEGUENZE.*

Ai sensi degli artt 443 cod proc civ (nuovo testo) e 148 disp att cod proc civ (nuovo testo), il preventivo esperimento dei procedimenti amministrativi per la composizione delle controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, non costituisce piu condizione di proponibilita dell'Azione giudiziaria, ma soltanto condizione di procedibilita della domanda. Tale normativa - integrata con quella contenuta nell'art 8 legge n 533 del 1973 per il quale non si puo tenere delle preclusioni e delle decadenze in precedenza verificatesi - si applica, ai sensi dell'art 20 della stessa legge anche ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della legge stessa, ancorche in fase di legittimita, con la conseguenza, della declaratoria della cessazione delle decadenze e preclusioni verificatesi ovvero il decorso del termine massimo per la procedura amministrativa da parte del giudice anche in Sede di legittimita, ovvero in quest'ultima ipotesi, della Cassazione con rinvio della sentenza che abbia dichiarato l'improponibilita della domanda secondo la previgente normativa, affinche il giudice di rinvio, qualora il ricorrente abbia gia presentato il ricorso amministrativo e sia decorso il termine massimo di centottanta giorni dalla presentazione del ricorso di prima istanza, senza che sia intervenuto alcun provvedimento definitivo, decida nel merito la controversia. (V 1822/76, mass n 380607).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 443, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 148, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 148, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 8 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 9 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)