Sez. L, Sentenza n. 11834 del 05/08/2003 (Rv. 565676 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE | Retribuzione normale - Base di calcolo per gli istituti di retribuzione indiretta - Determinazione - Norma di legge - Mancanza - Espressa previsione da parte della normativa collettiva - Necessità - Conseguenze.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE
Il concetto di "retribuzione normale", da utilizzarsi quale base di calcolo degli istituti di retribuzione indiretta, non è ricavabile da una norma espressa, non esistendo una generale ed onnicomprensiva nozione legale di retribuzione, né può derivare esclusivamente dal carattere normale della prestazione dell'attività lavorativa in turni avvicendati periodici, mentre in riferimento ad esso assume rilievo decisivo l'autonomia collettiva, alla quale è riservato il compito di individuare le voci da includere nella base di calcolo; ne consegue che, in mancanza di una previsione espressa di legge o di contratto collettivo, un determinato emolumento non può essere incluso nella base di calcolo di altri istituti retributivi, non essendo sufficiente a tal fine il silenzio della normativa collettiva sul punto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)