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Sez. L, Sentenza n. 14935 del 18/11/2000 (Rv. 541857 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - IN GENERE | Non corrispondenza del dispositivo alla motivazione - Principio della non integrabilità del dispositivo con la motivazione e principio del coordinamento del dispositivo con la motivazione - Rispettivo ambito applicativo - Conseguenze in ordine all'estensione del giudicato - Fattispecie.
Stato
decisa il 2000-11-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/541857-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - IN GENERE

Nel rito del lavoro allorquando la motivazione della sentenza si limiti alla mera esplicitazione di statuizioni già sostanzialmente argomentabili dalla struttura logico - semantica del dispositivo, non può invocarsi il principio della non integrabilità del dispositivo con la motivazione della sentenza (principio che presuppone l'effettiva carenza nell'uno di statuizioni rinvenibili formalmente solo nell'altra), bensì bisogna fare riferimento all'altro principio per il quale la portata precettiva di una pronuncia giurisdizionale va individuata non solo tenendo conto delle statuizioni formalmente contenute nel dispositivo, ma coordinando questo con la motivazione, le cui enunciazioni, se univocamente dirette all'esame di una questione dedotta in causa, incidono sul momento precettivo e vanno considerate come integrative del contenuto formale del dispositivo, con la conseguenza che il giudicato risulta simmetricamente esteso. (Nella specie la S.C. ha dichiarato inammissibile per difetto di interesse - derivante dall'attribuzione alla sentenza impugnata di una portata diversa da quella effettiva già attributiva del risultato richiesto - il ricorso proposto, per insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo, avverso una sentenza che, benché univocamente motivata nel senso di ritenere viziata per ultrapetizione la sentenza pretorile nel capo concernente l'attribuzione del non richiesto diritto alla cristallizzazione, sulla seconda pensione, nel dispositivo, pur escludendo la generale conferma della sentenza di primo grado, si riferiva solo implicitamente all'intero capo riguardante il diritto alla cristallizzazione richiamando espressamente soltanto la statuizione inerente al "riassorbimento conseguente alla perequazione automatica della pensione base").

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 CORTE COST., Legge 23/12/1998 num. 448 art. 36 com. 5 CORTE COST., Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 6 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)