Sez. L, Sentenza n. 3092 del 03/04/1996 (Rv. 496778 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE | Spettanza del lavoratore quantificata con riferimento alla retribuzione - Base di calcolo - Determinazione - Inclusione di componenti accessorie della retribuzione - Presupposti - Espressa previsione da parte della normativa collettiva - Necessità - Principio generale di onnicomprensività - Sussistenza - Esclusione - Onere probatorio gravante sul prestatore di lavoro - Contenuto.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE
Quando una determinata spettanza del lavoratore subordinato deve essere quantificata con riferimento alla retribuzione, l'inclusione, nella relativa base di calcolo, di una determinata componente accessoria della retribuzione medesima, in difetto di una disposizione di legge, postula un'espressa previsione in tal senso della normativa contrattuale, non essendo all'uopo sufficiente il mero silenzio, attesa la mancanza, nell'ordinamento, di un principio generale di onnicomprensività della retribuzione, fermo restando che incombe comunque sul prestatore di lavoro l'onere di provare il titolo che giustifica l'inclusione di un determinato compenso nella base di computo di un istituto retributivo contrattuale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)