diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 5749 del 05/12/1978 (Rv. 395548 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - RETRIBUZIONE IMPONIBILE - NOZIONE - GRATIFICAZIONI ED ELARGIZIONI CONCESSE UNA TANTUM - INCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1978-12-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/395548-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - RETRIBUZIONE IMPONIBILE - NOZIONE - GRATIFICAZIONI ED ELARGIZIONI CONCESSE UNA TANTUM - INCLUSIONE - CONDIZIONI.*

Il concetto di retribuzione ai fini assicurativi e previdenziali consta di due elementi: uno, di carattere soggettivo, consistente nella provenienza della prestazione dal datore di lavoro, e l'altro, di carattere oggettivo, consistente nel nesso di corrispettivita tra tale prestazione e quella del dipendente, senza che sia necessario che tale erogazione abbia carattere di continuita e di periodicita. Pertanto, sia a norma dell'art 12 della legge 30 aprile 1969 n 153 (revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale) che ai sensi dell'art 27 DPR 30 maggio 1955 n 797 (tu sugli assegni familiari), le gratificazioni e le elargizioni concesse una tantum sono escluse dal calcolo della retribuzione imponibile solo quando rivestano carattere di mera liberalita e cioe non siano collegate neppure indirettamente al rendimento del lavoratore. (V 4056/76, mass n 382726; (Conf 1550/76, mass n 380297).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2116, DPR 30/05/1955 num. 797 art. 27, Legge 30/04/1969 num. 153 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)