Sez. 3, Sentenza n. 7183 del 16/05/2002 (Rv. 554497 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSA | Potere di riunione di cause connesse - Spettanza al giudice innanzi al quale le cause sono pendenti - Esercizio (o mancato esercizio) dello stesso - Sindacabilità in sede di gravame - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSA
La valutazione della opportunità della trattazione congiunta di più cause connesse è rimessa alla discrezionalità del giudice innanzi al quale i procedimenti sono pendenti, con la conseguenza che l'esercizio, o il mancato esercizio, del potere di riunione è insindacabile in sede di gravame.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 274 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)