Sez. 3, Sentenza n. 6804 del 18/06/1993 (Rv. 482813 - 01)
Locazione - Disciplina delle locazioni di immobili urbani (Legge 27 luglio 1978 n. 392, cosiddetta sull'equo canone) - Immobili adibiti ad uso di abitazione - Durata - Successione nel contratto | Separazione personale dei coniugi - Provvedimento di assegnazione della casa al coniuge separato - Successione di questo nel contratto di locazione stipulato dall'altro coniuge - Conseguenze.
Locazione - Disciplina delle locazioni di immobili urbani (Legge 27 luglio 1978 n. 392, cosiddetta sull'equo canone) - Immobili adibiti ad uso di abitazione - Durata - Successione nel contratto
L'art. 6 della legge 27 luglio 1978 n. 392, nel disporre che "in caso di separazione personale... nel contratto di locazione succede al conduttore l'altro coniuge, se il diritto di abitare nella casa familiare sia stato attribuito dal giudice a quest'ultimo", non modifica la natura del rapporto e la natura del diritto in base al quale il conduttore detiene la cosa locata, ma solo consente a soggetto diverso dall'originario conduttore di sostituirsi nella titolarità del contratto, con attribuzione dei relativi diritti ed assunzione delle obbligazioni che ne derivano. Ne consegue che il locatore ha diritto alla scadenza di riottenere la disponibilità dell'immobile, senza che tale suo diritto possa trovare un limite nel provvedimento di assegnazione della casa familiare da parte del giudice.
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)