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Sez. 3, Sentenza n. 10258 del 20/10/1997 (Rv. 509021 - 01)

COMODATO - ESTINZIONE - RICHIESTA DEL COMODANTE - IN GENERE | Assegnazione al coniuge separato della casa coniugale - Trascrizione dell'assegnazione a norma dell'art. 6 legge n. 898 del 1970 - Disciplina dell'art. 1810 cod. civ. - Applicabilità.
Stato
decisa il 1997-10-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/509021-01

COMODATO - ESTINZIONE - RICHIESTA DEL COMODANTE - IN GENERE

Il comma sesto dell'art. 6 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 11 della legge 6 marzo 1987, n. 74, nel prevedere che "l'abitazione nella casa familiare spetta di preferenza al genitore cui vengono affidati i figli..." e che "l'assegnazione, in quanto trascritta, è opponibile al terzo acquirente ai sensi dell'art. 1599 del codice civile", pur facendo riferimento alle disposizioni sulla locazione, si applica anche ad altri titoli di godimento, quali il comodato. Tuttavia la trascrizione lascia immutato la qualifica del contratto e l'opponibilità corrisponde al contenuto del titolo preesistente. Consegue che il coniuge assegnatario dell'appartamento dato in comodato è tenuto a restituire l'immobile a richiesta del comodante, secondo quanto dispone l'art. 1810 cod. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 155 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1810, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 6, Legge 06/03/1987 num. 74 art. 11

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)