Sez. L, Sentenza n. 2288 del 15/04/1982 (Rv. 420169 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - RETRIBUZIONE IMPONIBILE - SOMME CORRISPOSTE AL LAVORATORE NEL PERIODO DI CARENZA ASSICURATIVA - INCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - RETRIBUZIONE IMPONIBILE - SOMME CORRISPOSTE AL LAVORATORE NEL PERIODO DI CARENZA ASSICURATIVA - INCLUSIONE.*
Anche prima dell'entrata in vigore dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969 n. 153 le somme corrisposte dal datore di lavoro al lavoratore in adempimento di obbligazioni imposte da norme di legge o da convenzioni, che ne prevedono l'erogazione, in carenza di equivalenti prestazioni economiche degli enti previdenza ed assistenza sociale (od in autonomia aggiunta a prestazione di questi, considerate insufficienti), nei casi di assenza dal lavoro per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, o per congedi matrimoniali e simili, sono soggette a contribuzione obbligatoria in favore degli enti predetti, facendo parte, a tali fini ed alla stregua degli artt. 27 e 28 del T.U. 30 maggio 1955 n. 797, della retribuzione, in quanto corresponsioni aventi origine nel rapporto di lavoro e titolo nel relativo contratto necessariamente oneroso. (Conf 4148/80, mass n 408037; (Conf 4517/79, mass n 401025; (Conf 2530/79, mass n 398857; (Conf 2155/78, mass n 391542; (Conf 449/77, mass n 393997; (Conf 3662/77, mass n 387299; (Conf 160/78, mass n 389456).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., DPR 30/05/1955 num. 797 art. 27, DPR 30/05/1955 num. 797 art. 28, Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)