Sez. L, Sentenza n. 6410 del 30/10/1986 (Rv. 448589 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - DIMISSIONI O LICENZIAMENTO NEL PERIODO DI SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA - EFFETTI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - DIMISSIONI O LICENZIAMENTO NEL PERIODO DI SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA - EFFETTI.*
Il lavoratore ammesso alla cassa integrazione guadagni, il quale sia stato licenziato o si sia dimesso nel periodo di sospensione dell'attività produttiva ovvero successivamente all'erogazione dell'indennità, ma prima della ripresa di tale attività, ha diritto a percepire l'indennità integrativa fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro e non è tenuto a restituire l'indennità eventualmente percepita - così come non è tenuto il datore di lavoro, che ha anticipato l'indennità per conto dell'INPS al lavoratore, a rimborsare l'istituto - non essendo prevista per tale ipotesi alcuna decadenza o causa di esclusione dal disposto dell'art. 5 d. lgt. C.P.S. 12 agosto 1947 n. 869, ratificato, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 1951 n. 498. (Conf 5807/84, mass n 437489; (Conf 5443/83, mass n 430364; (Conf 4541/83, mass n 429412).*
Riferimenti normativi: Decr. Leg. Capo Provv. Stato 12/08/1947 num. 869 art. 5, Legge 21/05/1951 num. 498, Legge 20/05/1975 num. 164 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)