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Sez. L, Sentenza n. 5807 del 15/11/1984 (Rv. 437489 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - NEL SETTORE INDUSTRIALE - DIMISSIONI DEL LAVORATORE DURANTE IL PERIODO DI SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ PRODUTTIVA - DIRITTO A PERCEPIRE L'INDENNITÀ INTEGRATIVA SINO ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1984-11-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/437489-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - NEL SETTORE INDUSTRIALE - DIMISSIONI DEL LAVORATORE DURANTE IL PERIODO DI SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ PRODUTTIVA - DIRITTO A PERCEPIRE L'INDENNITÀ INTEGRATIVA SINO ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO - SUSSISTENZA.*

Il principio secondo cui il lavoratore ammesso al trattamento della cassa integrazione guadagni del settore industriale, il quale si sia dimesso nel periodo di sospensione dell'attività produttiva, ha diritto a percepire l'indennità integrativa fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro (e non è tenuto a restituire l'indennità eventualmente percepita fino a tale data), non essendo dalla legge tale diritto subordinato alla condizione della sua disponibilità a favore dell'impresa fino al momento della ripresa produttiva, non trova deroga nel disposto dell'art. 7 della legge 6 agosto 1975 n. 427 (norme in materia di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell'edilizia e affini), che solo in via di eccezione, subordina il riconoscimento del diritto del lavoratore dimissionario all'integrazione salariale, fino alla cessazione del rapporto attuata con le dimissioni, alla condizione che il lavoratore medesimo sia assunto in altra azienda dello stesso settore di attività. (Conf 5443/83, mass n 430364; (Conf 4541/83, mass n 429412).*

Riferimenti normativi: Decr. Legge Luogoten. 09/11/1945 num. 788 CORTE COST., Decr. Leg. Capo Provv. Stato 12/08/1947 num. 869 art. 5 com. 1, Legge 21/05/1951 num. 498, Legge 03/02/1963 num. 77 CORTE COST., Legge 20/05/1975 num. 164 CORTE COST., Legge 06/08/1975 num. 427 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)