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Sez. L, Sentenza n. 23520 del 17/12/2004 (Rv. 579231 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Esistenza nel contratto di una presupposizione - Valutazione di merito - Sindacabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie relativa alla figura del "jolly".
Stato
decisa il 2004-12-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/579231-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

L'interpretazione di un accordo aziendale ed anche l'indagine volta ad accertare la sussistenza di una eventuale presupposizione, ovvero di una condizione inespressa ma comune alle parti e determinante della volontà negoziale, si colloca sul piano propriamente interpretativo del contratto e costituisce pertanto accertamento riservato al giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua e immune da vizi logici e giuridici.(Nella specie, la Corte Cass. ha ritenuto esente da vizi la sentenza di merito che, a fronte di una clausola aziendale che prevedeva di rivalutare la figura del "jolly", addetto alla costituzione di qualunque lavoratore assente nel reparto, aveva ritenuto che l'applicabilità della stessa fosse subordinata alla presupposizione del mantenimento dell'organizzazione del lavoro esistente, con pause individuali di lavoro e conseguenti frequenti e ripetute necessità giornaliere di sostituzione del lavoratore in pausa da parte del "jolly" con una consistenza temporale assai rilevante ed in tutte le posizioni lavorative, laddove la diversa organizzazione del lavoro con pause collettive, esistente nel momento in cui il lavoratore aveva chiesto l'applicazione dell'accordo, escludeva che permanessero le condizioni per valorizzare la figura del "jolly").

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1353, Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)