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Sez. L, Sentenza n. 61 del 07/01/1986 (Rv. 443702 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - SCIOPERO - IN GENERE - LAVORAZIONI A CATENA - SCIOPERO PARALIZZANTE L'ATTIVITÀ DI UN REPARTO INTERMEDIO - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1986-01-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/443702-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - SCIOPERO - IN GENERE - LAVORAZIONI A CATENA - SCIOPERO PARALIZZANTE L'ATTIVITÀ DI UN REPARTO INTERMEDIO - CONSEGUENZE.*

In ipotesi di lavorazioni a catena, ove uno sciopero, non imputabile al datore di lavoro, paralizzi l'attività di un reparto intermedio, di tal che nei reparti a valle cessa il rifornimento delle parti lavorate, mentre nei reparti a monte si determina un'accumulazione delle stesse, è legittima la decisione del datore di lavoro di sospendere l'attività anche nei reparti non interessati allo sciopero, ove la stessa sia - non già meramente difficoltosa - bensì oggettivamente impossibile. In tale evenienza, per cui non è utilizzabile la prestazione dei lavoratori i quali si presentino per fornire la propria opera, si determina una situazione di impossibilità temporanea delle contrapposte obbligazioni che, finché dura lo impedimento, libera i lavoratori dall'Obbligo della prestazione di opera ed il datore di lavoro dell'Obbligo di corrispondere la retribuzione. (V 4292/84, mass n 436220; (V 7381/83, mass n 431973; (V 5186/83, mass n 430049).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 40, Cod. Civ. art. 1256

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)