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Sez. L, Sentenza n. 150 del 13/01/1988 (Rv. 456777 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - SCIOPERO - IN GENERE - SCIOPERO PARZIALE - RIFIUTO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA OFFERTA DA UN DIPENDENTE NON SCIOPERANTE - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1988-01-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/456777-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - SCIOPERO - IN GENERE - SCIOPERO PARZIALE - RIFIUTO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA OFFERTA DA UN DIPENDENTE NON SCIOPERANTE - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI.*

Nel caso di sciopero parziale, il rifiuto, da parte del datore di lavoro, della prestazione lavorativa offerta dal lavoratore non scioperante è giustificato - con le conseguenze dell'esonero dell'imprenditore dagli effetti della mora accipiendi e della legittimità del mancato pagamento della retribuzione - non dalla Mancanza di convenienza economica di detta prestazione lavorativa, o dall'inopportunità del funzionamento parziale dell'impianto, bensì dall'assoluta impossibilità di utilizzare in qualsiasi modo la prestazione stessa, atteso che riconoscere all'imprenditore la possibilità, di fronte allo sciopero di parte dei propri dipendenti, di rifiutare per mere ragioni organizzative aziendali la prestazione dei lavoratori non scioperanti comporterebbe, in sostanza, la legittimazione di un diritto di serrata, che non è ammesso dall'ordinamento quale causa giustificatrice della sospensione del rapporto di lavoro e del rifiuto della retribuzione contrattualmente prevista. (V 376/86, mass n 443989; (V 61/86, mass n 443702; (V 6032/85, mass n 443173).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 40, Costituzione art. 41, Cod. Civ. art. 1206 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1217 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1256, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)