Sez. U, Sentenza n. 9301 del 18/09/1997 (Rv. 508395 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE | Comportamenti compromissivi del prestigio dell'ordine giudiziario - Iscrizione alla massoneria ufficiale negli anni 1982 del 1985 - Comportamento astrattamente ed aprioristicamente in contrasto con i principi di indipendenza ed imparzialità della magistratura - Configurabilità - Esclusione - Iscrizione a loggia segreta (P2) - Differenze.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE
Non è sorretta da valida motivazione la pronuncia della sezione disciplinare del Consiglio Superiore della magistratura secondo la quale, negli anni 1982 1985, era da ritenersi già sussistente una situazione da cui trasparisse, in modo univoco ed obbiettivo, il disvalore sociale dell'affiliazione di un appartenente all'ordine giudiziario alla massoneria ufficiale (non potendo detta situazione essere ignorata da un magistrato mediamente attento, ed imponendo essa, per l'effetto, a tutti i magistrati di non aderire alla massoneria e, se già aderenti, di presentare immediatamente le dimissioni da tale organizzazione). È, difatti, incontestabile, nella specie, "ratione temporis", la esistenza di profonde differenze tra appartenenza alla loggia segreta denominata P2 ed affiliazione alla massoneria non deviata, e non è, conseguentemente, legittima l'automatica estensione delle conclusioni relative al primo tipo di appartenenza alla (diversa) vicenda dell'affiliazione alla massoneria ufficiale, avendo la stessa relazione della commissione parlamentare Anselmi, investita del problema nell'anno 1984 (pur nell'evidenziare i gravissimi guasti arrecati all'ordine democratico statuale dalla organizzazione massonica segreta denominata "loggia P2"), espressamente riconosciuto il ruolo positivo che l'associazione massonica non "coperta" poteva legittimamente svolgere nell'ambito dell'ordinamento democratico, ed avendo, conseguentemente, posto in guardia dal far ricadere acriticamente su di una intera istituzione le responsabilità dei comportamenti devianti di parte dei suoi affiliati. Ne deriva che, in relazione al periodo storico preso in considerazione, per valutare della censurabilità o meno dell'iscrizione di un appartenente all'ordine giudiziario alla massoneria ufficiale (iscrizione venuta, comunque, volontariamente meno, nel caso di specie, a seguito di dimissioni presentate nell'anno 1985), dagli elementi conoscitivi in possesso del singolo magistrato, ivi compresi gli stessi documenti parlamentari, non appariva predicabile, in modo certo ed univoco, la esistenza di una situazione denotante un obbiettivo disvalore sociale dell'affiliazione "de qua" (avendo, oltretutto, il Parlamento esaminato e discusso progetti e disegni di legge diretti a disciplinare la materia dell'appartenenza dei magistrati alla massoneria solo negli anni successivi al periodo nella specie rilevante, e cioè a partire dall'anno 1987), a ciò conseguendo la inevitabile declaratoria di illegittimità del provvedimento disciplinare (censura) adottato, nella specie, dal competente organo disciplinare.
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legisl. 31/05/1946 num. 511 art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)