Sez. U, Sentenza n. 5745 del 03/11/1982 (Rv. 423477 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO D'IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA - BENEFICI DERIVANTI DALL'AUMENTO DI ANZIANITÀ CONVENZIONALE - DISCIPLINA EX ART. 4, ULTIMO COMMA, DELLA LEGGE N. 824 DEL 1971 - APPLICABILITÀ ALLE LIQUIDAZIONI RELATIVE A RAPPORTI CESSATI PRIMA DELLA SUA ENTRATA IN VIGORE - CONDIZIONI - ENTITÀ DELLO STIPENDIO - BASE DI CALCOLO - DETERMINAZIONE - RIFERIMENTO ALL'ART. 1 DEL D.P.R. N. 759 DEL 1965 - NECESSITÀ.*
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO D'IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA - BENEFICI DERIVANTI DALL'AUMENTO DI ANZIANITÀ CONVENZIONALE - DISCIPLINA EX ART. 4, ULTIMO COMMA, DELLA LEGGE N. 824 DEL 1971 - APPLICABILITÀ ALLE LIQUIDAZIONI RELATIVE A RAPPORTI CESSATI PRIMA DELLA SUA ENTRATA IN VIGORE - CONDIZIONI - ENTITÀ DELLO STIPENDIO - BASE DI CALCOLO - DETERMINAZIONE - RIFERIMENTO ALL'ART. 1 DEL D.P.R. N. 759 DEL 1965 - NECESSITÀ.*
In tema di benefici "combattentistici" per il personale degli enti indicati dall'art. 4 della legge 24 maggio 1970 n. 336 (nella specie, Banco di Napoli), l'art. 4 ultimo comma della legge 9 ottobre 1971 n. 824, il quale dispone che i benefici derivanti dall'aumento di anzianità convenzionale operano, ai fini della liquidazione della indennità di buonuscita o di previdenza, o dell'indennità di anzianità, comunque denominata, nei limiti previsti dall'art. 1 del d.P.R. 5 giugno 1965 n. 759 (recante norme sul trattamento previdenziale dei dipendenti statali), è applicabile, in considerazione della sua funzione correttiva rispetto alle norme della legge del 1970, anche per le liquidazioni relative a rapporti cessati prima della sua entrata in vigore, purché non ancora effettuate, e va intesa nel senso che il suddetto art. 1 del d.P.R. n. 759 del 1965 vale non soltanto a fissare l'aliquota di computo ad un dodicesimo dell'ottanta per cento dello stipendio annuo (o paga o retribuzione), ma anche a determinare la base di calcolo dell'entità dello stipendio stesso, come ammontare delle somme corrisposte mensilmente, per dodici mesi, secondo la regolamentazione dei vari ordinamenti, con esclusione della tredicesima mensilità e delle altre mensilità aggiuntive. (V 6092/81, mass n 416879; (V 1193/81, mass n 411762; (V 5736/80, mass n 409575).*
Riferimenti normativi: DPR 05/06/1965 num. 759 art. 1 CORTE COST., Legge 24/05/1970 num. 336 art. 3 CORTE COST., Legge 24/05/1970 num. 336 art. 4 CORTE COST., Legge 09/10/1971 num. 824 art. 1, Legge 09/10/1971 num. 824 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)