Sez. 5, Sentenza n. 10939 del 24/05/2005 (Rv. 581327 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - RESTITUZIONE DELL'IMPOSTA | Art. 29, secondo comma, della legge n. 428 del 1990 - Interpretazione adeguata al diritto comunitario - Poteri - doveri del giudice nazionale - Traslazione dell'imposta - Accertamento - Prova - Onere dell'amministrazione - Mezzi di prova.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - RESTITUZIONE DELL'IMPOSTA
In tema di rimborsi relativi a diritti doganali, con riferimento alla regola stabilita dall'art. 29, secondo comma, della legge n. 428 del 1990, la cui interpretazione - secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia CE - deve essere adeguata al diritto comunitario, spetta al giudice nazionale, attraverso l'applicazione del diritto interno, accertare l'avvenuta traslazione del carico d'imposta e tale accertamento, costituente una questione di fatto, deve essere condotto alla stregua del sistema processuale nazionale, con i limiti imposti dai principi di effettività e di non discriminazione. Pertanto, l'onere dell'amministrazione finanziaria di provare l'avvenuta traslazione può essere assolto con qualunque mezzo di prova offerto dall'ordinamento, quale l'esibizione delle scritture contabili con l'eventuale ausilio di una consulenza tecnica e la prova per presunzioni (dotate dei requisiti richiesti dall'art. 2729 cod. civ.), la quale non può essere considerata - in assenza di uno specifico divieto - di rango inferiore rispetto ad altri mezzi.
Riferimenti normativi: Legge 29/12/1990 num. 428 art. 29 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)