Sez. 5, Sentenza n. 13054 del 14/07/2004 (Rv. 574549 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE | Regola nazionale della mancata traslazione del carico fiscale al consumatore - Ex art. 29 legge n. 428 del 1990 - Interpretazione adeguata al Diritto Comunitario - Accertamento della traslazione - Ricorso a presunzioni <de iure> o a regole di esperienza generiche - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE
In tema di rimborsi relativi a diritti doganali, con riferimento alla regola stabilita dall'art. 29, secondo comma, legge n. 428 del 1990, la cui interpretazione - secondo la Giurisprudenza della Corte di Giustizia CE - deve essere adeguata al Diritto Comunitario, spetta al giudice nazionale, attraverso l'applicazione del diritto interno, accertare l'avvenuta traslazione del carico d'imposta alla stregua del sistema processuale nazionale, e facendo ricorso - se del caso - solo a presunzioni aventi i requisiti richiesti dall'art. 2729 cod. civ.. In tale accertamento dell'avvenuta traslazione del carico fiscale, però, il giudice nazionale, deve evitare di utilizzare regimi probatori che si risolvano in presunzioni <de iure> o fondate su generiche e astratte regole di esperienze e che comportino, praticamente, quell'inversione dell'onere della prova incompatibile con i principi comunitari in tema di indebito (effettività e non discriminazione) e contraria altresì ai principi costituzionali enunciati con la sentenza n. 332 del 2002. Pertanto, con riferimento alla controversia relativa al rifiuto del rimborso dei diritti doganali (nella specie: per l'importazione di banane), è l'Amministrazione finanziaria che deve provare, oltre all'avvenuta traslazione del tributo, anche l'arricchimento che l'importatore conseguirebbe in caso di rimborso.
Riferimenti normativi: Legge 29/12/1990 num. 428 art. 29 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)