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Sez. 1, Sentenza n. 374 del 14/01/1999 Cc. (dep. 12/04/1999) Rv. 212962 - 01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - COMPETENZA | Pluralità di sentenze - Competenza appartenente al giudice che pronunciò la decisione da ultimo divenuta irrevocabile - Decisione relativa a pena estinta o altrimenti non eseguibile - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1999-01-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/212962-01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - COMPETENZA

Anche quando la sentenza da ultimo divenuta irrevocabile riguardi una pena dichiarata estinta dallo stesso giudice che l'ha pronunciata, permane la competenza esecutiva di quest'ultimo, in quanto la sua eventuale ineseguibilità in concreto, anche per l'intervento di cause estintive della pena, non incide sull'attribuzione della competenza. Ed invero, in vista della determinazione, necessariamente unitaria, della posizione esecutiva di un determinato soggetto, occorre comunque prendere in esame tutte le condanne dallo stesso riportate e i provvedimenti che "ab origine" si presentino come potenzialmente suscettibili di esecuzione, in quanto sottoponibili a valutazione in ordine all'oggetto dello specifico provvedimento richiesto al giudice dell'esecuzione, sicché deve ritenersi che l'esecuzione concerna certamente anche tali pronunzie, quale che sia, poi, la loro possibile, effettiva attuazione, con conseguente necessità di considerare le stesse anche al fine della determinazione del giudice competente per l'esecuzione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 com. 4 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 665 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)